1.23.19. Reverse Charge IVA. Guida all'inversione contabileIl reverse charge consiste in un particolare meccanismo che sposta l’applicazione dell’imposta dal venditore al compratore.
In sostanza, con il reverse charge, anche detto regime di inversione contabile, l’imposizione fiscale viene trasferita dal soggetto attivo al soggetto passivo dell’operazione imponibile IVA.
Molti dubbi sono sorti nel 2019 in merito alle regole sul reverse charge IVA nell’ambito della fatturazione elettronica, tema oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e del quale ci occuperemo nelle righe che seguono.
Le novità non mancano neppure nel 2020: il Decreto Fiscale n. 124/2019 ha esteso il reverse charge IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera.
Come funziona il reverse charge IVA o inversione contabile e qual è la sua ratio? L’inversione contabile è stata introdotta al fine di ridurre e progressivamente eliminare l’evasione ed elusione fiscale in materia di IVA, soprattutto in alcuni settori, altamente a rischio (come l’edilizia ad esempio).
Il riferimento normativo da considerare in materia di reverse charge o inversione contabile IVA è l’articolo 17 commi 5 e 6 del d.p.r. 633/1972.
IVA, REVERSE CHARGE O INVERSIONE CONTABILE 2020: TUTTI I RIFERIMENTI NORMATIVIIl riferimento normativo fondamentale in materia di applicazione di reverse charge IVA o inversione contabile sono i commi 5 e 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972 che individuano i seguenti casi di applicazione:
Ai sensi della vigente normativa sul reverse charge IVA o inversione contabile sui casi tassativamente previsti ed elencati sopra: “al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25”
Ulteriori riferimenti normativi importanti per comprendere cos’è, come funziona e quando si applica il reverse charge IVA sono:
REVERSE CHARGE IVA E FATTURA ELETTRONICA: LE NOVITÀ 2020Le regole sul reverse charge nell’ambito della fatturazione elettronica devono essere analizzate considerando le due diverse fattispecie:
È stata l’Agenzia delle Entrate con la FAQ numero 36 dello scorso anno in materia di fattura elettronica ad illustrarne le regole punto per punto.
Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, non sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica bensì quello di trasmissione del cosiddetto esterometro mensile.
Per quanto riguarda invece l’obbligo di fatturazione elettronica e le operazioni in reverse charge per acquisti interni, l’invio al SdI sarà facoltativo.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72.
La cosiddetta autofattura, contenente l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, può essere inviata al Sistema di Interscambio. Si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo.
Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.
REVERSE CHARGE IVA E APPALTI: LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE 2020
Il Decreto Fiscale 2020 ha esteso il reverse charge IVA anche alle prestazioni effettuate mediante contratti d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera
L’inversione contabile negli appalti si applica nel caso di prestazioni rese presso le sedi di attività del committente con l’uso di beni strumentali del committente o ad esso riconducibili.
Le prestazioni d’opera vengono di fatto aggiunte tra quelle per le quali è obbligatorio applicare il reverse charge IVA.
Tali prestazioni dovranno quindi essere fatturate dalle imprese senza applicare l’IVA; il committente integrerà la fattura applicando l’aliquota d’imposta prevista, imputandola a debito e portandola in detrazione qualora spettante.
Le novità di cui sopra in materia di reverse charge IVA non si applicano per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro .
Si specifica che le nuove regole sul reverse charge negli appalti ad oggi (1 Maggio 2020) non sono ancora operative : è necessario il rilascio di apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea per introdurre una misura che deroga le regole comunitarie in materia di IVA.
REVERSE CHARGE IVA O INVERSIONE CONTABILE: TABELLA DI SINTESILa materia IVA del reverse charge o inversione contabile è davvero ampia e complessa. Per questo motivo professionisti ed addetti ai lavori non possono prescindere dalla seguente tabella di sintesi che contiene l’elenco dei casi di applicazione più rilevanti in materia di reverse charge IVA (rielaborazione tabella tratta da Il Sole 24 Ore):
REVERSE CHARGE IVA O INVERSIONE CONTABILE: ESEMPIO CONTABILE DI APPLICAZIONEDalla lettura della tabella sopra riportata con analisi caso per caso delle prestazioni soggette o meno a reverse charge IVA appare evidente quanto ampia e complessa sia la normativa che disciplina tale materia.
Proviamo ora a spiegare ai nostri lettori come funziona il reverse charge IVA trattando l’argomento dal punto di vista contabile.
In termini operativi l’inversione contabile IVA rappresenta il procedimento di inversione dell’onere di versare l’IVA per effetto del quale:
Immaginiamo, a titolo di esempio, un’operazione soggetta a reverse charge IVA tra due soggetti nella quale il compratore è soggetto passivo dell’imposta (cioé soddisfa i tre presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini IVA).
La fattura viene emessa per euro 100 con codice di esenzione IVA articolo 17 commi 5 e 6 d.p.r. 633/1972.
Il venditore emetterà quindi una fattura senza caricarci sopra l’ IVA di conseguenza, in contabilità si registrerà il seguente articolo in partita doppia
Il compratore, invece, riceverà una fattura da euro 100 ma la registrerà integrandola con l’IVA.
In contabilità, l’acquirente registrerà quindi due operazioni: l’acquisto e l’autofattura.
Il compratore redigerà quindi la seguente scrittura in partita doppia:
Per l’autofattura, invece, procederà come segue:
Evidentemente il compratore evidenzia l’IVA sia in dare che in avere, neutralizzando così l’operazione.
Come avviene quindi il trasferimento dell’onere dell’imposta dal venditore al compratore? Semplice: il venditore non ha addebitato l’IVA, il compratore non se l’è scaricata ma l’ addebiterà poi sulla fattura che emetterà al consumatore finale, soggetto passivo di fatto dell’imposta sul valore aggiunto.
REVERSE CHARGE IVA O INVERSIONE CONTABILE NEL SETTORE EDILIZIAUno dei settori in cui il reverse charge IVA è più applicato è il settore dell’edilizia, oggetto di attenzione ormai da diversi anni da parte del Fisco.
In questo senso, la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha modificato l’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 ampliando l’applicazione dell’inversione contabile, precedentemente legata alla presenza del subappalto, anche ad appalti e contratti d’opera.
Secondo le attuali disposizioni di cui alla lettere a) e a-ter) del comma 6 dell’articolo 17 del d.p.r. 633/1972, dal 1° gennaio 2015 il reverse charge IVA nel settore edilizia è applicabile:
Non si può invece utilizzare il reverse charge o inversione contabile nel settore edilizia per le seguenti categorie di operazioni:
L’obbligo dell’inversione contabile, scatta dunque nei casi in cui si manifesti un rapporto tra soggetti professionali con partita IVA e la prestazione svolta riguardi uno dei servizi sopra elencati.
In ordine, invece, alle attività di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici edifici, l’individuazione dei servizi ai quali viene applicato il reverse charge avviene mediante la sezione F della tabella Ateco 2007 (vedi tabella con analisi caso per caso sopra).
REVERSE CHARGE IVA O INVERSIONE CONTABILE PER PC, CONSOLE E TABLET DA GIOCOIl reverse charge IVA è applicabile dal 2 maggio 2016 anche sulle cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop nell’ambito dei rapporti B2B cioè business to business.
La previsione è contenuta nelle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE recepite in Italia dal Decreto Legislativo numero 24/2016.
Il reverse charge IVA su pc, console e tablet da gioco ha integrato il d.p.r. 633/1972, modificando la lettera c del comma 6 dell’articolo 17.
La disciplina ha carattere provvisorio. Al momento è stata prorogata fino al 30 giogno 2022
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