1.23.15.1. Comunicazione Liquidazioni IVA

La Comunicazione delle Liquidazioni periodiche IVA, anche denominata LIPE, è lo strumento che obbliga i soggetti passivi IVA a comunicare, in via telematica, direttamente ovvero tramite intermediari abilitati, i dati riferiti alle liquidazioni IVA.
 
La spedizione telematica è richiesta trimestralmente indipendentemente dal fatto che il contribuente gestisca le proprie liquidazioni con periodicità mensile o trimestrale.
L’unica differenza rispetto a questo elemento riguarda la composizione del modello: per i contribuenti mensili la liquidazione periodica sarà composta da n. 3 moduli, ciascuno dei quali riferito ad uno dei mesi del periodo preso in considerazione; per i contribuenti trimestrali, invece, il modulo sarà uno solo.
 
Per la comunicazione va utilizzato il modello approvato dal Provvedimento direttoriale del 21 marzo 2018.
 

Quando effettuare o non effettuare la comunicazione

La comunicazione:
  • va effettuata anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito;
  • non va effettuata quando la liquidazione chiude con risultato pari a zero e non ci sono operazioni ai fini IVA nel trimestre.
 

A cosa serve la comunicazione delle liquidazioni IVA?

È il principale strumento utilizzato dall'Amministrazione finanziaria al fine di verificare se successivamente alle liquidazioni IVA a debito il contribuente abbia proceduto o meno al versamento dell’imposta.
 

Come funziona la comunicazione delle liquidazioni IVA

I soggetti passivi IVA tenuti all'adempimento devono trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. Tutto ciò, indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni, mensile o trimestrale.
 

Soggetti interessati e soggetti esclusi

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione periodica delle liquidazioni IVA tutti i soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione periodica delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno non vengano meno le citate condizioni di esonero.
 

Le scadenze

L'invio va effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre.
 
  • 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo): da trasmettere entro la fine di maggio.
  • 2° trimestre (aprile, maggio, giugno): da trasmettere entro metà settembre (questo perché in ambito fiscale il mese di agosto è considerato non idoneo per le scadenze di adempimenti, pensiamo anche al fatto che il versamento dell’eventuale debito per il 2° trimestre scade il 20 agosto anziché il classico “16 del mese”).
  • 3° trimestre (luglio, agosto, settembre): da trasmettere entro la fine di novembre.
  • 4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre): da trasmettere entro la fine di febbraio dell'anno successivo.
 
Il DL n. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (Decreto Crescita) ha previsto che la comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre può essere effettuata insieme con la dichiarazione annuale IVA, che in tal caso dev'essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
 

Sanzioni. Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA non presentata, omessa o in ritardo

Per l’omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000, inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Resta ferma la possibilità di procedere al ravvedimento operoso.
 

Novità Decreto Sostegni 2021

Il D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha stabilito che per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, nonché la bozza della dichiarazione annuale IVA (art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
 

Modello e Istruzioni - Liquidazioni Periodiche IVA

Il modello, le specifiche tecniche e le istruzioni di compilazione sono presenti sul sito dell'Agenzia dell Entrate.
 
Il modello LIPE è costituito da 2 parti: il Frontespizio e il modulo vero e proprio denominato Quadro VP.
 
All’interno del frontespizio devono essere indicati alcuni dati identificativi del contribuente a cui si riferisce la LIPE, nonché i dati relativi al rappresentante legate e all’eventuale intermediario incaricato per la trasmissione. Non è prevista l’indicazione dei dati dell’organo di revisione contabile.
 
Il quadro VP è invece dedicato ai dati contabili e fiscali. In particolare:
 
  • Nel campo VP1 devono essere inseriti i riferimenti al periodo d’imposta trattato (mese o trimestre).
  • Nei campi VP2 e VP3 sono da riepilogare i dati relativi agli imponibili delle operazioni attive e passive del periodo.
  • Nei campi VP4 e VP5 sono da indicare i totali di Iva a credito e Iva a debito.
  • Il campo VP6 restituisce il dato relativo al credito o debito netto del periodo in esame.
  • Nei campi da VP7 a VP13 devono essere inseriti i dati relativi a eventuali crediti o debiti precedenti da riportare, agli interessi (per i contribuenti trimestrali), all’acconto IVA.
  • Infine il campo VP14 restituisce il dato relativo al credito o debito finale del periodo, tale dato deve corrispondere con la liquidazione IVA.
 

Come inviare la LIPE all’Agenzia delle Entrate?

La trasmissione deve essere effettuata in modalità telematica attraverso i software messi a disposizione da Agenzia delle Entrate o un qualsiasi applicativo collegato con Entratel o con il Desktop telematico o dal portale Fatture e Corrispettivi.
 
Per trasmettere la comunicazione trimestrale IVA, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
 
  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione
  • I dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento
  • I dati dell’eventuale dichiarante.
 
 Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente. Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi:
 
  • un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta
  • il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile
  • la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.
 
 Quando il file è pronto, per trasmetterlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate, è necessario:
 
  • utilizzare la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali IVA disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi
  • utilizzare uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica
  • accreditare un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni IVA e dei dati fattura