A partire dal 1 Gennaio 2022 cambia il tracciato della fattura elettronica per le fatture emesse a clienti esportatori abituali con lettera di intento.
In particolare i riferimenti al protocollo telematico della dichiarazione di intento e la data della ricevuta telematica vanno riportati in alcuni campi specifici del tracciato XML della fattura elettronica

Nei software gestionali G3cube sono stati aggiunti due campi specifici nella scheda dell’anagrafica cliente
• Data Protocollo Dichiarazione di Intento
• Numero Protocollo Dichiarazione di Intento (lungo obbligatoriamente 24 caratteri nel formato 00000000000000000/000000)

Oltre a quelli già presenti e necessari per la corretta emissione della fattura
• Codice Esenzione IVA (che deve riportare un Codice IVA Non Imponibile Art. 8 con Natura 3.5 soggetto a bollo)
• Data Inizio e Data Fine esenzione

Il campo Descrizione Esenzione non è più utilizzato in quanto gli estremi della dichiarazione di intento sono gestiti dai nuovi campi. Rimane comunque possibile la sua compilazione senza incorrere in errori dovuti ai controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica che sarà riportato nel campo Causale del file XML.
Sarà poi la procedura di generazione fattura elettronica ad effettuare i controlli di conformità e ad inserire i dati nella modalità richiesta dall’Agenzia delle Entrate
A seguito delle modifiche effettuate negli ultimi anni in materia di ricezione e annotazione delle lettere di intento, è posta in capo a chi emette la fattura elettronica (cedente/prestatore) la verifica della corretta emissione della dichiarazione da parte del cessionario. Il riscontro dell’avvenuta presentazione potrà essere fatto sul sito dell’Agenzia delle Entrate Verifica ricevuta dichiarazione di intento avendo cura di inserire i dati comunicati dal cliente.

La lettera di intento, affinché sia validamente utilizzabile per la fatturazione senza applicazione dell’IVA, dovrà essere stata emessa e spedita in forma telematica all’Agenzia delle Entrate in data anteriore all’ordine di acquisto (se trattasi di compravendita di beni) e, in ogni caso, prima della data di emissione della fattura di cessione dei beni o prestazione dei servizi.
Il mancato riscontro della corretta presentazione della dichiarazione di intento o la sua presentazione in data successiva all’emissione della fattura comporterà l’indebito utilizzo della non imponibilità IVA e il recupero dell’IVA non addebitata, in capo al cedente, maggiorata di interessi e sanzioni.

Le fatture emesse con dichiarazione di intento sono assoggettate ad imposta di bollo se l’importo è superiore ad EUR 77,47, è quindi necessario spuntare l’apposita casella Bollo per calcolare l’importo periodico da versare

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Esportatori Abituali e Lettere di Intento 2022