SmartFatt
per la gestione della fatturazione, preventivi, ordini, DDT, ticket di assistenza, clienti e fornitori, articoli e magazzino, statistiche, scadenziario, prima nota e contabilità generale.
SmartAssist XE
Il programma completo per la gestione delle assistenze, magazzino e inventari, clienti e fornitori, prima nota cassa
SmartAssist
Il programma freeware dedicato alla gestione delle schede di assistenza e riparazione
Dettalia
Il gestionale per le aziende con i moduli per la gestione dei documenti, magazzino e logistica, statistiche avanzate, agenti, contabilità generale e analitica
Stabilia
per la gestione degli amministratori di condominio
Mobilia
Il gestionale per i negozi di arredamento
SmartBeach
Il gestionale per la spiaggia e gli ombrelloni
Navilia
Il P.M.S. per la gestione delle manutenzioni programmate in ambito navale certificato dal R.I.N.A.
SmartAssist Web
permetti ai tuoi clienti di consultare via web lo stato dei loro ticket di assistenza
Il Bollo sulle Fatture Elettroniche
Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sulle modalità di pagamento dei bolli all’Agenzia delle Entrate Leggi la circolare Il Bollo sulle Fatture Elettroniche
Esterometro 2022. Le risposte dell’agenzia delle Entrate ai quesiti dei contribuenti
Con la Circolare n 26 del 13 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo del nuovo Esterometro. In particolare, si forniscono chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022. Leggi la circolare Circolare Agenzia delle Entrate Nr. 26 del 13/07/2022
Fatture di Acquisto in Reverse Charge 2022
Dal 1 Luglio 2022 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni attive e la trasmissione delle autofatture e delle operazioni di integrazione IVA relative agli acquisti dall’estero, tramite emissione dei documenti di fatturazione elettronica TD17, TD18 e TD19 in sostituzione dell’esterometro.E’ comunque possibile avvalersi dell’emissione elettronica dei documenti di integrazione anche da Gennaio 2022 per evitare la compilazione dell’esterometro nel primo semestrePer le operazioni soggette a reverse charge interno invece non è prevista alcuna specifica decorrenza per una loro necessaria integrazione elettronica, che costituisce una mera possibilità solo per quei contribuenti che intendono utilizzare i precompilati IVA, attraverso il tipo documento TD16. Emissione di fatture elettroniche verso clienti esteri A partire dal 1 Luglio 2022 sarà obbligatorio emettere fatture elettroniche per i clienti esteri, siano essi privati o aziende, sia Intra UE che Extra UE.Per semplificare le procedure per le fatture estere attive si consiglia di emettere comunque in formato elettronico le fatture verso clienti esteri.L’invio della fattura elettronica tramite lo SDI eviterà l’obbligo di compilazione e dell’invio dell’esterometro che, a decorrere dal 1 luglio 2022, sarà abolito. Fatture di acquisto in reverse charge da fornitori italiani Per le fatture di acquisto in reverse charge da fornitori nazionali è facoltativamente possibile effettuare l’integrazione della fattura in formato elettronico da inviare a SdI tramite il tipo documentoTD16 – INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO Fatture di acquisto di servizi Intra UE o Extra UE Per le fatture di acquisto di servizi da fornitori esteri Intra UE o Extra UE in regime di non imponibilità IVA e quindi soggette a doppia registrazione nel registro degli acquisti e in quello delle vendite è stato predisposto il nuovo tipo documento TD17 – INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZIO DALL’ESTERO per l’invio tramite SdI della fattura elettronica di integrazione/autofattura (obbligatoria dal 1 luglio 2022, facoltativo dal 1 gennaio 2022) Fatture di acquisto beni Intra UE Per le fatture di acquisto di beni da fornitori esteri Intra UE e Irlanda del Nord (iscritti al VIES) in regime di non imponibilità IVA e quindi soggette a doppia registrazione nel registro degli acquisti e in quello delle vendite è stato predisposto il nuovo tipo documento TD18 – INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI per l’invio tramite SdI della fattura elettronica di integrazione (obbligatoria dal 1 luglio 2022, facoltativo dal 1 gennaio 2022) Fatture di acquisto beni Extra UE Per le fatture di acquisto di beni da fornitori esteri Extra UE in regime di non imponibilità IVA e quindi soggette a doppia registrazione nel registro degli acquisti e in quello delle vendite è stato predisposto il nuovo tipo documento TD19 – INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO BENI EXTRA UE (EX ART. 17 C.2 DPR 633/72) per l’invio tramite SdI della fattura elettronica di integrazione (obbligatoria dal 1 luglio 2022, facoltativo dal 1 gennaio 2022) Leggi tutto l’articolo Fatture di Acquisto in Reverse Charge 2022
Esportatori Abituali e Lettere di Intento 2022
A partire dal 1 Gennaio 2022 cambia il tracciato della fattura elettronica per le fatture emesse a clienti esportatori abituali con lettera di intento.In particolare i riferimenti al protocollo telematico della dichiarazione di intento e la data della ricevuta telematica vanno riportati in alcuni campi specifici del tracciato XML della fattura elettronica Nei software gestionali G3cube sono stati aggiunti due campi specifici nella scheda dell’anagrafica cliente• Data Protocollo Dichiarazione di Intento• Numero Protocollo Dichiarazione di Intento (lungo obbligatoriamente 24 caratteri nel formato 00000000000000000/000000) Oltre a quelli già presenti e necessari per la corretta emissione della fattura• Codice Esenzione IVA (che deve riportare un Codice IVA Non Imponibile Art. 8 con Natura 3.5 soggetto a bollo)• Data Inizio e Data Fine esenzione Il campo Descrizione Esenzione non è più utilizzato in quanto gli estremi della dichiarazione di intento sono gestiti dai nuovi campi. Rimane comunque possibile la sua compilazione senza incorrere in errori dovuti ai controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica che sarà riportato nel campo Causale del file XML.Sarà poi la procedura di generazione fattura elettronica ad effettuare i controlli di conformità e ad inserire i dati nella modalità richiesta dall’Agenzia delle EntrateA seguito delle modifiche effettuate negli ultimi anni in materia di ricezione e annotazione delle lettere di intento, è posta in capo a chi emette la fattura elettronica (cedente/prestatore) la verifica della corretta emissione della dichiarazione da parte del cessionario. Il riscontro dell’avvenuta presentazione potrà essere fatto sul sito dell’Agenzia delle Entrate Verifica ricevuta dichiarazione di intento avendo cura di inserire i dati comunicati dal cliente. La lettera di intento, affinché sia validamente utilizzabile per la fatturazione senza applicazione dell’IVA, dovrà essere stata emessa e spedita in forma telematica all’Agenzia delle Entrate in data anteriore all’ordine di acquisto (se trattasi di compravendita di beni) e, in ogni caso, prima della data di emissione della fattura di cessione dei beni o prestazione dei servizi.Il mancato riscontro della corretta presentazione della dichiarazione di intento o la sua presentazione in data successiva all’emissione della fattura comporterà l’indebito utilizzo della non imponibilità IVA e il recupero dell’IVA non addebitata, in capo al cedente, maggiorata di interessi e sanzioni. Le fatture emesse con dichiarazione di intento sono assoggettate ad imposta di bollo se l’importo è superiore ad EUR 77,47, è quindi necessario spuntare l’apposita casella Bollo per calcolare l’importo periodico da versare Leggi tutto l’articolo Esportatori Abituali e Lettere di Intento 2022
La Fattura Elettronica San Marino: le nuove regole dal 2022
Nell’ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali, l’articolo 12 D.L. 34/2019 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica negli scambi tra Italia e San Marino. È previsto un periodo transitorio dal 01.10.2021 al 30.06.2022 durante il quale entrambi gli operatori possono emettere i documenti in formato elettronico o utilizzare ancora il formato cartaceo.A decorrere dal 01.07.2022 la norma sarà a regime e le fatture potranno essere emesse solo in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni di legge. In particolare, il Decreto regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:• cessioni di beni verso San Marino• acquisti di beni da San Marino con e senza addebito d’imposta Cessione di Beni verso San Marino Per quanto riguarda le fatture attive, emesse verso il cliente operatore economico sanmarinese, ai fini della corretta compilazione della fattura elettronica l’operatore italiano dovrà riportare:• il codice stato estero SM• il numero identificativo del cessionario sanmarinese composto da 5 cifre numeriche (Partita IVA)• nel campo codice destinatario il codice 2R4GTO8 (unico per tutti gli operatori economici sanmarinesi)• codice Iva Non Imponibile art. 71 DPR 633/72• nel campo natura il codice N3.3 Il codice destinatario 2R4GTO8 è da utilizzare solo per la vendita di beni ad operatori economici sanmarinesi.Per la vendita di servizi ad operatori economici e la vendita di beni e servizi a clienti privati si deve continuare ad utilizzare il codice destinatario XXXXXXX Acquisti di Beni da San Marino Per le fatture passive ricevute dall’operatore italiano dal cessionario/committente sanmarinese si deve distinguere tra• operazioni passive senza addebito dell’IVA• operazioni passive con addebito dell’IVAOperazioni Passive Senza Addebito dell’IVAFino al 30 giugno 2022 sarò necessario inserire queste fatture nell’esterometro.Dal 1 luglio 20222 sarà necessario integrare la fattura di acquisto tramite una fattura elettronica di integrazione da inviare al Sistema di Interscambio, che potrà essere di tipo • TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero• TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 del DPR 633/72 Operazione Passive con Addebito dell’IVANel caso in cui l’operatore sanmarinese addebiti l’imposta nella fattura, l’IVA viene versata da tale operatore all’ufficio tributario di San Marino e da questi all’Agenzia delle Entrate. L’esito positivo del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate viene comunicato telematicamente al cessionario italiano sul portale Fatture e Corrispettivi. Il cessionario italiano, potrà quindi operare in due modi:• attendere l’esito positivo del controllo, prima di registrare la fattura e detrarre l’IVA• registrare la fattura ai soli fini contabili e annotarla “in sospensione” sui registri IVA, in attesa dell’esito positivo del controllo che ne consentirà la detrazione ai fini IVA Leggi tutto l’articolo La Fattura Elettronica San Marino 2022
Il Codice Destinatario SdI per le Fatture Elettroniche
Il Codice Destinatario è un codice alfanumerico usato dal Sistema di Interscambio (abbreviato con l’acronimo SdI) dall’Agenzia delle Entrate per consegnare le fatture elettroniche al destinatario.Corrisponde in pratica all’indirizzo telematico del destinatario. Il codice SdI è l’alternativa alla PEC (Posta Elettronica Certificata) per ricevere le fatture elettroniche. Viene usato dai fornitori di servizi di fatturazione elettronica e dalle software house (intermediari )in quanto permette di automatizzare la ricezione delle fatture. Questo perché la PEC al contrario manca degli strumenti utili per la gestione automatizzata della fattura elettronica. Il codice SdI è lungo 7 caratteri (lettere e numeri) per le aziende e le persone fisiche con partita IVA italianaPer la Pubblica Amministrazione (ministeri, comuni, scuole, ASL, forze dell’ordine, entri controllati dall’amministrazione pubblica, ecc.) è lungo 6 caratteri (lettere e numeri)Dal gennaio 2022 per San Marino si dovrà utilizzare il codice SdI 2R4GTO8 per tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle aziende sanmarinesiL’Agenzia delle Entrate ha previsto un codice specifico XXXXXXX per l’emissione delle fatture elettroniche nei confronti dei clienti di altri Paesi UE e di Paesi Extra UEPer i soggetti privati (consumatori finali), i condomini, gli operatori in regime di vantaggio o forfetario, i piccoli agricoltori nel caso in cui sia necessario emettere una fattura elettronica si può utilizzare il codice 0000000 a meno che non comunichino una PEC oppure avvalendosi in un intermediario indichino o uno specifico Codice SdI da utilizzare Tabella di riepilogo Tipo SoggettoCodice SdIAzienda italiana titolare di Partita IVA o ente con codice fiscale numerico7 caratteri alfanumerici o in alternativa 0000000 se il cessionario/committente ha registrato il proprio codice SdI sul suo cassetto fiscaleIn alternativa può essere comunicata la PECPubblica Amministrazione6 caratteri alfanumericiPrivato italiano con codice fiscale di 16 caratteri0000000o in alternativa PEC o Codice SdI di 7 caratteri alfanumerici se comunicatoAzienda di San Marino2R4GTO8Soggetto di paese Intra UE o Extra UEXXXXXXX Leggi tutto l’articolo Il Codice Destinatario SdI per le Fatture Elettroniche