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Il Bollo sulle Fatture Elettroniche
Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sulle modalità di pagamento dei bolli all’Agenzia delle Entrate Leggi la circolare Il Bollo sulle Fatture Elettroniche
Esterometro 2022. Le risposte dell’agenzia delle Entrate ai quesiti dei contribuenti
Con la Circolare n 26 del 13 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo del nuovo Esterometro. In particolare, si forniscono chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022. Leggi la circolare Circolare Agenzia delle Entrate Nr. 26 del 13/07/2022
Fatture di Acquisto in Reverse Charge 2022
Dal 1 Luglio 2022 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni attive e la trasmissione delle autofatture e delle operazioni di integrazione IVA relative agli acquisti dall’estero, tramite emissione dei documenti di fatturazione elettronica TD17, TD18 e TD19 in sostituzione dell’esterometro.E’ comunque possibile avvalersi dell’emissione elettronica dei documenti di integrazione anche da Gennaio 2022 per evitare la compilazione dell’esterometro nel primo semestrePer le operazioni soggette a reverse charge interno invece non è prevista alcuna specifica decorrenza per una loro necessaria integrazione elettronica, che costituisce una mera possibilità solo per quei contribuenti che intendono utilizzare i precompilati IVA, attraverso il tipo documento TD16. Emissione di fatture elettroniche verso clienti esteri A partire dal 1 Luglio 2022 sarà obbligatorio emettere fatture elettroniche per i clienti esteri, siano essi privati o aziende, sia Intra UE che Extra UE.Per semplificare le procedure per le fatture estere attive si consiglia di emettere comunque in formato elettronico le fatture verso clienti esteri.L’invio della fattura elettronica tramite lo SDI eviterà l’obbligo di compilazione e dell’invio dell’esterometro che, a decorrere dal 1 luglio 2022, sarà abolito. Fatture di acquisto in reverse charge da fornitori italiani Per le fatture di acquisto in reverse charge da fornitori nazionali è facoltativamente possibile effettuare l’integrazione della fattura in formato elettronico da inviare a SdI tramite il tipo documentoTD16 – INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO Fatture di acquisto di servizi Intra UE o Extra UE Per le fatture di acquisto di servizi da fornitori esteri Intra UE o Extra UE in regime di non imponibilità IVA e quindi soggette a doppia registrazione nel registro degli acquisti e in quello delle vendite è stato predisposto il nuovo tipo documento TD17 – INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZIO DALL’ESTERO per l’invio tramite SdI della fattura elettronica di integrazione/autofattura (obbligatoria dal 1 luglio 2022, facoltativo dal 1 gennaio 2022) Fatture di acquisto beni Intra UE Per le fatture di acquisto di beni da fornitori esteri Intra UE e Irlanda del Nord (iscritti al VIES) in regime di non imponibilità IVA e quindi soggette a doppia registrazione nel registro degli acquisti e in quello delle vendite è stato predisposto il nuovo tipo documento TD18 – INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI per l’invio tramite SdI della fattura elettronica di integrazione (obbligatoria dal 1 luglio 2022, facoltativo dal 1 gennaio 2022) Fatture di acquisto beni Extra UE Per le fatture di acquisto di beni da fornitori esteri Extra UE in regime di non imponibilità IVA e quindi soggette a doppia registrazione nel registro degli acquisti e in quello delle vendite è stato predisposto il nuovo tipo documento TD19 – INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO BENI EXTRA UE (EX ART. 17 C.2 DPR 633/72) per l’invio tramite SdI della fattura elettronica di integrazione (obbligatoria dal 1 luglio 2022, facoltativo dal 1 gennaio 2022) Leggi tutto l’articolo Fatture di Acquisto in Reverse Charge 2022
Esportatori Abituali e Lettere di Intento 2022
A partire dal 1 Gennaio 2022 cambia il tracciato della fattura elettronica per le fatture emesse a clienti esportatori abituali con lettera di intento.In particolare i riferimenti al protocollo telematico della dichiarazione di intento e la data della ricevuta telematica vanno riportati in alcuni campi specifici del tracciato XML della fattura elettronica Nei software gestionali G3cube sono stati aggiunti due campi specifici nella scheda dell’anagrafica cliente• Data Protocollo Dichiarazione di Intento• Numero Protocollo Dichiarazione di Intento (lungo obbligatoriamente 24 caratteri nel formato 00000000000000000/000000) Oltre a quelli già presenti e necessari per la corretta emissione della fattura• Codice Esenzione IVA (che deve riportare un Codice IVA Non Imponibile Art. 8 con Natura 3.5 soggetto a bollo)• Data Inizio e Data Fine esenzione Il campo Descrizione Esenzione non è più utilizzato in quanto gli estremi della dichiarazione di intento sono gestiti dai nuovi campi. Rimane comunque possibile la sua compilazione senza incorrere in errori dovuti ai controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica che sarà riportato nel campo Causale del file XML.Sarà poi la procedura di generazione fattura elettronica ad effettuare i controlli di conformità e ad inserire i dati nella modalità richiesta dall’Agenzia delle EntrateA seguito delle modifiche effettuate negli ultimi anni in materia di ricezione e annotazione delle lettere di intento, è posta in capo a chi emette la fattura elettronica (cedente/prestatore) la verifica della corretta emissione della dichiarazione da parte del cessionario. Il riscontro dell’avvenuta presentazione potrà essere fatto sul sito dell’Agenzia delle Entrate Verifica ricevuta dichiarazione di intento avendo cura di inserire i dati comunicati dal cliente. La lettera di intento, affinché sia validamente utilizzabile per la fatturazione senza applicazione dell’IVA, dovrà essere stata emessa e spedita in forma telematica all’Agenzia delle Entrate in data anteriore all’ordine di acquisto (se trattasi di compravendita di beni) e, in ogni caso, prima della data di emissione della fattura di cessione dei beni o prestazione dei servizi.Il mancato riscontro della corretta presentazione della dichiarazione di intento o la sua presentazione in data successiva all’emissione della fattura comporterà l’indebito utilizzo della non imponibilità IVA e il recupero dell’IVA non addebitata, in capo al cedente, maggiorata di interessi e sanzioni. Le fatture emesse con dichiarazione di intento sono assoggettate ad imposta di bollo se l’importo è superiore ad EUR 77,47, è quindi necessario spuntare l’apposita casella Bollo per calcolare l’importo periodico da versare Leggi tutto l’articolo Esportatori Abituali e Lettere di Intento 2022
La Fattura Elettronica San Marino: le nuove regole dal 2022
Nell’ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali, l’articolo 12 D.L. 34/2019 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica negli scambi tra Italia e San Marino. È previsto un periodo transitorio dal 01.10.2021 al 30.06.2022 durante il quale entrambi gli operatori possono emettere i documenti in formato elettronico o utilizzare ancora il formato cartaceo.A decorrere dal 01.07.2022 la norma sarà a regime e le fatture potranno essere emesse solo in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni di legge. In particolare, il Decreto regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:• cessioni di beni verso San Marino• acquisti di beni da San Marino con e senza addebito d’imposta Cessione di Beni verso San Marino Per quanto riguarda le fatture attive, emesse verso il cliente operatore economico sanmarinese, ai fini della corretta compilazione della fattura elettronica l’operatore italiano dovrà riportare:• il codice stato estero SM• il numero identificativo del cessionario sanmarinese composto da 5 cifre numeriche (Partita IVA)• nel campo codice destinatario il codice 2R4GTO8 (unico per tutti gli operatori economici sanmarinesi)• codice Iva Non Imponibile art. 71 DPR 633/72• nel campo natura il codice N3.3 Il codice destinatario 2R4GTO8 è da utilizzare solo per la vendita di beni ad operatori economici sanmarinesi.Per la vendita di servizi ad operatori economici e la vendita di beni e servizi a clienti privati si deve continuare ad utilizzare il codice destinatario XXXXXXX Acquisti di Beni da San Marino Per le fatture passive ricevute dall’operatore italiano dal cessionario/committente sanmarinese si deve distinguere tra• operazioni passive senza addebito dell’IVA• operazioni passive con addebito dell’IVAOperazioni Passive Senza Addebito dell’IVAFino al 30 giugno 2022 sarò necessario inserire queste fatture nell’esterometro.Dal 1 luglio 20222 sarà necessario integrare la fattura di acquisto tramite una fattura elettronica di integrazione da inviare al Sistema di Interscambio, che potrà essere di tipo • TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero• TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 del DPR 633/72 Operazione Passive con Addebito dell’IVANel caso in cui l’operatore sanmarinese addebiti l’imposta nella fattura, l’IVA viene versata da tale operatore all’ufficio tributario di San Marino e da questi all’Agenzia delle Entrate. L’esito positivo del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate viene comunicato telematicamente al cessionario italiano sul portale Fatture e Corrispettivi. Il cessionario italiano, potrà quindi operare in due modi:• attendere l’esito positivo del controllo, prima di registrare la fattura e detrarre l’IVA• registrare la fattura ai soli fini contabili e annotarla “in sospensione” sui registri IVA, in attesa dell’esito positivo del controllo che ne consentirà la detrazione ai fini IVA Leggi tutto l’articolo La Fattura Elettronica San Marino 2022
Il Codice Destinatario SdI per le Fatture Elettroniche
Il Codice Destinatario è un codice alfanumerico usato dal Sistema di Interscambio (abbreviato con l’acronimo SdI) dall’Agenzia delle Entrate per consegnare le fatture elettroniche al destinatario.Corrisponde in pratica all’indirizzo telematico del destinatario. Il codice SdI è l’alternativa alla PEC (Posta Elettronica Certificata) per ricevere le fatture elettroniche. Viene usato dai fornitori di servizi di fatturazione elettronica e dalle software house (intermediari )in quanto permette di automatizzare la ricezione delle fatture. Questo perché la PEC al contrario manca degli strumenti utili per la gestione automatizzata della fattura elettronica. Il codice SdI è lungo 7 caratteri (lettere e numeri) per le aziende e le persone fisiche con partita IVA italianaPer la Pubblica Amministrazione (ministeri, comuni, scuole, ASL, forze dell’ordine, entri controllati dall’amministrazione pubblica, ecc.) è lungo 6 caratteri (lettere e numeri)Dal gennaio 2022 per San Marino si dovrà utilizzare il codice SdI 2R4GTO8 per tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle aziende sanmarinesiL’Agenzia delle Entrate ha previsto un codice specifico XXXXXXX per l’emissione delle fatture elettroniche nei confronti dei clienti di altri Paesi UE e di Paesi Extra UEPer i soggetti privati (consumatori finali), i condomini, gli operatori in regime di vantaggio o forfetario, i piccoli agricoltori nel caso in cui sia necessario emettere una fattura elettronica si può utilizzare il codice 0000000 a meno che non comunichino una PEC oppure avvalendosi in un intermediario indichino o uno specifico Codice SdI da utilizzare Tabella di riepilogo Tipo SoggettoCodice SdIAzienda italiana titolare di Partita IVA o ente con codice fiscale numerico7 caratteri alfanumerici o in alternativa 0000000 se il cessionario/committente ha registrato il proprio codice SdI sul suo cassetto fiscaleIn alternativa può essere comunicata la PECPubblica Amministrazione6 caratteri alfanumericiPrivato italiano con codice fiscale di 16 caratteri0000000o in alternativa PEC o Codice SdI di 7 caratteri alfanumerici se comunicatoAzienda di San Marino2R4GTO8Soggetto di paese Intra UE o Extra UEXXXXXXX Leggi tutto l’articolo Il Codice Destinatario SdI per le Fatture Elettroniche
Numerazione progressiva delle fatture.
Con la risposta n. 505 del 29 ottobre, l’Agenzia risponde sulle modalità con cui si devono numerare le fatture emesse, ribadendo i principi di univocità e sequenzialità della numerazione (altro…)
Invio tardivo fatture elettroniche: nessuna proroga se cade in un giorno festivo
Invio fatture elettroniche: l’Agenzia delle Entrate conferma che non può essere applicata la norma che prevede lo spostamento automatico al primo giorno lavorativo successivo delle scadenze come per l’esecuzione di versamenti ed adempimenti fiscali. (altro…)
Rervese charge 2020. Guida all’inversione contabile
Il reverse charge consiste in un particolare meccanismo che sposta l’applicazione dell’imposta dal venditore al compratore. In sostanza, con il reverse charge, anche detto regime di inversione contabile, l’imposizione fiscale viene trasferita dal soggetto attivo al soggetto passivo dell’operazione imponibile IVA. Molti dubbi sono sorti nel 2019 in merito alle regole sul reverse charge IVA nell’ambito della fatturazione elettronica, tema oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e del quale ci occuperemo nelle righe che seguono. Le novità non mancano neppure nel 2020: il Decreto Fiscale n. 124/2019 ha esteso il reverse charge IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera. Come funziona il reverse charge IVA o inversione contabile e qual è la sua ratio? L’inversione contabile è stata introdotta al fine di ridurre e progressivamente eliminare l’evasione ed elusione fiscale in materia di IVA, soprattutto in alcuni settori, altamente a rischio (come l’edilizia ad esempio). Il riferimento normativo da considerare in materia di reverse charge o inversione contabile IVA è l’articolo 17 commi 5 e 6 del d.p.r. 633/1972. IVA, Reverse charge o inversione contabile 2020: tutti i riferimenti normativi Il riferimento normativo fondamentale in materia di applicazione di reverse charge IVA o inversione contabile sono i commi 5 e 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972 che individuano i seguenti casi di applicazione: cessioni imponibili di oro da investimento;cessioni di materiale d’oro;cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società sottoposte a split payment e alle agenzie per il lavoro;alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere. Ai sensi della vigente normativa sul reverse charge IVA o inversione contabile sui casi tassativamente previsti ed elencati sopra: “al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25” Ulteriori riferimenti normativi importanti per comprendere cos’è, come funziona e quando si applica il reverse charge IVA sono: la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);la circolare Agenzia delle Entrate numero 59/E del 23 dicembre 2010;la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha ampliato l’ambito di applicazione del reverse charge IVA al settore edilizia;la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 14/E del 27 marzo 2015 che ha chiarito diversi punti in materia di estensione del reverse charge IVA a nuove fattispecie del settore edilizia ed energia;la circolare Agenzia delle Entrate numero 37/E del 22 dicembre 2015 con le domande più frequenti delle associazioni professionali in materia di reverse charge IVA nel settore edilizia;il Decreto Legislativo numero 24/2016 sul reverse charge IVA in materia di console da gioco, tablet, Pc e laptop (decreto che ha recepito le direttive europee numero 2013/42/UE e 2013/43/UE);il Decreto Legge n. 124/2019 (DL fiscale 2020) che ha esteso il reverse charge negli appalti. Reverse charge IVA e fattura elettronica: le novità 2020 Le regole sul reverse charge nell’ambito della fatturazione elettronica devono essere analizzate considerando le due diverse fattispecie: reverse charge esterno per le operazioni di acquisto di beni da operatori residenti in Paesi intra UE o di prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in Paesi extracomunitari;reverse charge interno, invece, riguarda gli acquisti da soggetti passivi IVA residenti in Italia per i quali si applica la particolare disciplina di deroga in materia di imposta prevista dagli articoli 17 e 74 del Decreto IVA. È stata l’Agenzia delle Entrate con la FAQ numero 36 dello scorso anno in materia di fattura elettronica ad illustrarne le regole punto per punto. FAQ Fatturazione elettronica Agenzia delle EntrateAlla FAQ n. 36 le regole su reverse charge e fattura elettronica Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, non sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica bensì quello di trasmissione del cosiddetto esterometro mensile. Per quanto riguarda invece l’obbligo di fatturazione elettronica e le operazioni in reverse charge per acquisti interni, l’invio al SdI sarà facoltativo. L’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72. La cosiddetta autofattura, contenente l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, può essere inviata al Sistema di Interscambio. Si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore. Reverse charge IVA e appalti: le novità del Decreto Fiscale 2020 Il Decreto Fiscale 2020 ha esteso il reverse charge IVA anche alle prestazioni effettuate mediante contratti d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera L’inversione contabile negli appalti si applica nel caso di prestazioni rese presso le sedi di attività del committente con l’uso di beni strumentali del committente o ad esso riconducibili. Le prestazioni d’opera vengono di fatto aggiunte tra quelle per le quali è obbligatorio applicare il reverse charge IVA. Tali prestazioni dovranno quindi essere fatturate dalle imprese senza applicare l’IVA; il committente integrerà la fattura applicando l’aliquota d’imposta prevista, imputandola a debito e portandola in detrazione qualora spettante. Le novità di cui sopra in materia di reverse charge IVA non si applicano per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro . Si specifica che le nuove regole sul reverse charge negli appalti ad oggi (1 Maggio 2020) non sono ancora operative : è necessario il rilascio di apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea per introdurre una misura che deroga le regole comunitarie in materia di IVA. Reverse charge IVA o inversione contabile: tabella di sintesi La materia IVA del reverse charge o inversione contabile è davvero ampia e complessa. Per questo motivo professionisti ed addetti ai lavori non possono prescindere dalla seguente tabella di sintesi che contiene l’elenco dei casi di applicazione più rilevanti in materia di reverse charge IVA (rielaborazione tabella tratta da Il Sole 24 Ore): Prestazione/Servizi considerati ReverseChargeManutenzione straordinaria SIFrazionamento e accorpamento unità immobiliare (manutenzione straordinaria) con installazione impianti NODemolizione e realizzazione nuova costruzione (unico contratto di appalto) NOFornitura con posa in opera (cessione) NOPosa in opera senza fornitura di beni (solo prestazioni di servizi) SIInstallazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al fornitore dei beni SIInstallazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al committente (soggetto passivo) SIParcheggi interrati o su lastrico solare edificio SIDerattizzazione, spurgo e rimozione neve NOInstallazione di impianti funzionali all’edificio (unico impianto) SIVideo sorveglianza perimetrale con telecamere esterneSIImpianto citofonico SIImpianto di climatizzazione SIImpianto idraulico di edificio con tubazioni esterne SIManutenzione e riparazione impianti SIInstallazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati funzionali ad edifici SIInstallazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati ad edifici, se accatastati autonomamente (D1 o D10) NOInstallazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio SIInstallazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio, se accatastati autonomamente (D1 o D10) NOInstallazione e manutenzione di estintori parte integrante di impianto protezione attiva SIInstallazione e manutenzione di estintori carrellati ed estintori portatili NOInstallazione e manutenzione porte tagliafuoco e uscite di sicurezza SISostituzione componenti di un impianto relativo ad edificio (cioé riparazione o ammodernamento) SISostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con mera sostituzione di beni NOSostituzione componenti di un impianto relativo a edificio solo con mantenimento in funzione SISostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con realizzazione nuovo impianto SIInstallazione componenti industriali (codice Ateco 33.20.09) NOInstallazione impianti di refrigerazione – magazzini frigorifero (codice Ateco 33.20.09) NOInstallazione impianti parte integrante edificio (codice Ateco da 43.21.01 a 43.29.09 SIFornitura con installazione di beni significativi in quanto diretta a privati NOFornitura con installazione di beni significativi nelle fasi intermedie SIDiritto di chiamata funzionale alla verifica dell’impianto SIInterventi di manutenzione con canone di abbonamento (indipendentemente dall’esecuzione di intervento di manutenzione) SIServizio di allacciamento per fornitura di gas, energia elettrica e acqua NOOperazioni non imponibili NOServizio di attivazione per avvio di alimentazione gas, energia elettrica e acqua NOServizi di pulizia di edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine NOInstallazione impianti su edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine NO Reverse charge IVA o inversione contabile: esempio contabile di applicazione Dalla lettura della tabella sopra riportata con analisi caso per caso delle prestazioni soggette o meno a reverse charge IVA appare evidente quanto ampia e complessa sia la normativa che disciplina tale materia. Proviamo ora a spiegare ai nostri lettori come funziona il reverse charge IVA trattando l’argomento dal punto di vista contabile. In termini operativi l’inversione contabile IVA rappresenta il procedimento di inversione dell’onere di versare l’IVA per effetto del quale: il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta;il compratore integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e procede con la duplice annotazione nel registro IVA acquisti (articolo 25 d.p.r. 633/1972) e nel registro IVA vendite (articolo 23 d.p.r. 633/1972). Immaginiamo, a titolo di esempio, un’operazione soggetta a reverse charge IVA tra due soggetti nella quale il compratore è soggetto passivo dell’imposta (cioé soddisfa i tre presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini IVA). La fattura viene emessa per euro 100 con codice di esenzione IVA articolo 17 commi 5 e 6 d.p.r. 633/1972. Il venditore emetterà quindi una fattura senza caricarci sopra l’ IVA;di conseguenza, in contabilità si registrerà il seguente articolo in partita doppia: Credito verso Azienda X a Ricavi per prestazione di servizi Z Il compratore, invece, riceverà una fattura da euro 100 ma la registrerà integrandola con l’IVA.In contabilità, l’acquirente registrerà quindi due operazioni: l’acquisto e l’autofattura. Il compratore redigerà quindi la seguente scrittura in partita doppia: Merci conto acquisti e IVA su acquisti a Fornitore esente Reverse charge IVA; Per l’autofattura, invece, procederà come segue: Cliente per autofattura a Vendite fittizie di merci e IVA su vendite. Evidentemente il compratore evidenzia l’IVA sia in dare che in avere, neutralizzando così l’operazione. Come avviene quindi il trasferimento dell’onere dell’imposta dal venditore al compratore? Semplice: il venditore non ha addebitato l’IVA, il compratore non se l’è scaricata ma l’ addebiterà poi sulla fattura che emetterà al consumatore finale, soggetto passivo di fatto dell’imposta sul valore aggiunto. Reverse charge IVA o inversione contabile nel settore edilizia Uno dei settori in cui il reverse charge IVA è più applicato è il settore dell’edilizia, oggetto di attenzione ormai da diversi anni da parte del Fisco.In questo senso, la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha modificato l’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 ampliando l’applicazione dell’inversione contabile, precedentemente legata alla presenza del subappalto, anche ad appalti e contratti d’opera. Secondo le attuali disposizioni di cui alla lettere a) e a-ter) del comma 6 dell’articolo 17 del d.p.r. 633/1972, dal 1° gennaio 2015 il reverse charge IVA nel settore edilizia è applicabile: alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori; alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Non si può invece utilizzare il reverse charge o inversione contabile nel settore edilizia per le seguenti categorie di operazioni: preparazione del cantiere;trivellazione e perforazione;realizzazione di coperture;noleggio a caldo di attrezzature e macchinari. L’obbligo dell’inversione contabile, scatta dunque nei casi in cui si manifesti un rapporto tra soggetti professionali con partita IVA e la prestazione svolta riguardi uno dei servizi sopra elencati. In ordine, invece, alle attività di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici edifici, l’individuazione dei servizi ai quali viene applicato il reverse charge avviene mediante la sezione F della tabella Ateco 2007 (vedi tabella con analisi caso per caso sopra). Reverse charge IVA o inversione contabile per pc, console e tablet da gioco Il reverse charge IVA è applicabile dal 2 maggio 2016 anche sulle cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop nell’ambito dei rapporti B2B cioè business to business. La previsione è contenuta nelle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE recepite in Italia dal Decreto Legislativo numero 24/2016. Il reverse charge IVA su pc, console e tablet da gioco ha integrato il d.p.r. 633/1972, modificando la lettera c del comma 6 dell’articolo 17.La disciplina ha carattere provvisorio. Al momento è stata prorogata fino al 30 giogno 2022
Fisco. Proroga di alcune scadenze fiscali 2020
Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. È prorogato al 5 maggio 2020 – dalla precedente data del 15 aprile – il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia. Infine, passa dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato (altro…)
Amministratori di Condominio. Nasce l’Utenza Unica Telematica per gli Adempimenti Fiscali.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 10/E del 27.02.2020 ha delineato le nuove modalità per semplificare le procedure per gli amministratori che seguono molti condomini per i quali è necessario trasmettere le dichiarazioni richieste come Certificazioni Uniche e Modelli 770 e Certificazioni per detrazioni IRPEF Attualmente, gli Amministratori effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni e delle comunicazioni tramite gli intermediari oppure direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso, utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio.Tuttavia, in presenza di un consistente numero di condomini amministrati, prende atto l’Agenzia, la trasmissione diretta da parte del rappresentante presenta la difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomini cui si riferiscono le operazioni da effettuare. “Al fine di superare la predetta difficoltà e, nello stesso tempo, tener conto che l’amministratore di condominio riveste la qualifica di rappresentante del condominio stesso, è consentito effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio”. Le istruzioni La sussistenza dell’associazione tra l’Amministratore e il Condominio è verificata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione, purché il condominio sia registrato con la natura giuridica 51 (Condomini) e il rappresentante con il codice carica 13 (Amministratore). Per i condomìni in possesso di partita IVA è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1 (Rappresentante legale). Nel caso in cui i condomìni non siano registrati correttamente, è possibile modificare i dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita IVA attiva) La risoluzione lascia intendere che l’utenza unica consentirà all’amministratore di condominio di inviare tutti i modelli telematici che già oggi il condominio è tenuto a trasmettere: modello CU, modello 770, certificazioni per detrazioni IRPEF. “quelle previste dall’art. 2 del decreto Mef 1° dicembre 2016, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione”. Resta inteso che la cessazione dall’incarico di amministratore determina la revoca dell’utenza telematica e rimane ferma la possibilità per gli amministratori di continuare a trasmettere dichiarazioni e comunicazioni con le metodologie attuali. Allegati Risoluzione n.10E/2020 dell’Agenzia delle Entrate
Dichiarazioni di Intento nel Cassetto Fiscale dal 2 Marzo 2020
A partire dal 2 Marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili nel cassetto fiscale di ogni contribuente le Dichiarazioni d’intento (D.I.) ricevute dai suoi clienti esportatori abituali, trasmesse per via telematica all’Agenzia stessa, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta. Sono comprese anche quelle ricevute prima del 02/03/2020. (altro…)
Guida alla lotteria degli scontrini
Guida dell’Agenzia sulla lotteria degli scontrini in partenza il 9 marzo, le regole per partecipare, il calendario delle estrazioni, le vincite (altro…)
Fattura Elettronica. Il nuovo Tracciato XML per il 2021
MEF e Agenzia delle Entrate hanno presentato le nuove regole 2020 per la fattura elettronica e il file XML ad essa collegato che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2021, ma a partire dal 1 ottobre 2020 sarà possibile iniziare ad utilizzare il nuovo tracciato in via non obbligatoria. (altro…)