A partire dal 2 Marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili nel cassetto fiscale di ogni contribuente le Dichiarazioni d’intento (D.I.) ricevute dai suoi clienti esportatori abituali, trasmesse per via telematica all’Agenzia stessa, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta. Sono comprese anche quelle ricevute prima del 02/03/2020.

Disciplina vigente dal 2020

Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, lettera c), D.L. n. 746/1983, il decreto Crescita ha previsto che, per potersi avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA, l’esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l’indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni.
Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere, quindi, indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.In altri termini, a decorrere dal 2020, è compito del fornitore dell’esportatore abituale:
– eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione d’intento;
– indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente.
A seguito di tale modifica, pertanto, in capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
Viene, inoltre, stabilito che i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.
Infine, mediante l’abrogazione dell’art. 1, comma 2, D.L. n. 746/1983 è stato eliminato anche l’obbligo da parte del dichiarante e dal fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.
Queste modifiche avrebbero dovuto trovare applicazione già dal 1° gennaio 2020, ma fino a ieri mancavano le disposizioni attuative, che sono state finalmente fornite con il provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020.
Secondo il provvedimento, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate, a partire dal 2 marzo 2020, rende disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dalla stessa, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.
La consultazione delle dichiarazioni d’intento potrà avvenire:
– da parte dei fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate, mediante i servizi telematici dell’Agenzia, consultando il proprio Cassetto fiscale;
– da parte degli intermediari già delegati dai fornitori degli esportatori abituali, sempre mediante la consultazione del proprio Cassetto fiscale.

Esempio operativo

In data 03/03/2020 il cliente ABC SPA invia all’Agenzia delle Entrate una D.I. a valere sul fornitore ROSSI SRL. Correttamente tuttavia, pur non essendone obbligato, lo avvisa con una PEC.

Il fornitore deve consultare quanto prima il suo cassetto fiscale per verificare la veridicita’ della D.I. e stamparla, per conservarne prova.
Nel caso in cui effettui questa verifica, non avendo tempo, solo in data 05/03/2020 ma nel frattempo in data 04/03/2020 abbia consegnato con DDT merce al cliente, questa cessione va assoggettata ad IVA, essendo anteriore alla verifica.

Il cliente si adirera’ ma non sara’ piu’ possibile, come letto in qualche commento, emettere Nota di Credito e riemettere la fattura “Non imp. art. 8 c.1 lett. c)”, pena la sanzione a carico del fornitore ROSSI SRL dal 100% al 200% dell’IVA.

Se il cliente non e’ corretto e non avvisa il fornitore dell’invio della D.I., non rimane a quest’ultimo che controllare ogni giorno il suo cassetto fiscale

Riepilogo degli adempimenti da osservare dal 2 Marzo 2020.

1) il cliente esportatore abituale invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello di Dichiarazione d’intento;

2) riceve la risposta con tanto di numero di protocollo di ricezione e se la stampa; non e’ piu’ obbligato ad annotarle e numerarle nell’apposito Registro; l’Agenzia delle Entrate la smista nel cassetto fiscale del fornitore;

3) facoltativamente comunica al suo fornitore (preferibilmente utilizzando la PEC per avere data certa, ma in teoria anche con una semplice mail) la sua intenzione di voler acquistare senza IVA specificando l’ammontare e il numero di protocollo ricevuto dall’Agenzia delle Entrate. Si suggerisce di inviare al fornitore sia la Dichiarazione d’intento che la ricevuta telematica contenente il protocollo telematico.

4) Il fornitore, non piu’ obbligato ad annotarle e numerarle nell’apposito Registro, deve effettuare la verifica sul suo cassetto fiscale e, se constata la regolarita’, da quel giorno (ma non prima) puo’ consegnare/spedire la merce emettendo DDT e successivamente fattura “Non Imp. Iva art. 8 c. 1 lett. c)”, citando in fattura la data e il numero di protocollo telematico della D.I. del cliente;
Infine il fornitore conserva la stampa della verifica effettuata, a dimostrazione del controllo effettuato e della data della verifica, anche per avere sempre sottomano sia l’ammontare del plafond di quel cliente che il suo numero di protocollo telematico.

Revoca della Dichiarazione di Intento

Revoca. Fare attenzione alla revoca della D.I.: essa non va trasmessa all’Agenzia dell Entrate ma (via PEC possibilmente) al fornitore. Sul punto e’ purtroppo intervenuta la Cassazione la quale ha affermato quel che non ci aspettavamo, e cioe’ che, esemplificando, una fornitura di merce con DDT del 10/2/2020 (momento di effettuazione dell’operazione), seguita da una revoca della D.I. datata 15/02/2020, fa’ si’ che la fattura emessa il 20/02/2020 debba essere assoggettata ad IVA.

Al contrario, una fornitura eseguita il 10/02/2020 seguita dalla ricezione di una D.I. in data 15/02/2020, fa’ si’ che la fattura emessa il 20.2.2020 vada assoggettata ad Iva.

Si rammenta infine che, per poter aumentare il plafond degli acquisti verso un determinato fornitore, occorre presentare una seconda Dichiarazione di Intento con un nuovo importo: esso si sommera’ a quello precedentemente comunicato. Anche qui attenzione al tranello: non bisogna barrare la casella “Dichiarazione Integrativa” perche’ cio’ non significa integrare il precedente plafond ma significa annullare completamente la precedente Dich.ne d’intento sostituendo il vecchio plafond comunicato col nuovo, con tutti i problemi per le cessioni nel frattempo effettuate.

E’ sempre possibile sospendere la Dichiarazione d’intento, anche per una sola operazione, basta comunicarlo al fornitore ad esempio tramite PEC. Ancora e’ possibile diminuire il plafond comunicato ad un fornitore, tramite PEC, senza nulla comunicare all’Agenzia delle Entrate. E’ possibile infine revocare la Dichiarazione di Intento, in tal caso lo si comunica al fornitore, sempre via PEC e sempre senza nulla comunicare all’ Agenzia delle Entrate.

Sulle fatture elettroniche ad esportatori abituali di importo superiore ad € 77,47 va “flaggato” il campo “Bollo” per il calcolo dell’importo periodico da versare.