Invio fatture elettroniche: l’Agenzia delle Entrate conferma che non può essere applicata la norma che prevede lo spostamento automatico al primo giorno lavorativo successivo delle scadenze come per l’esecuzione di versamenti ed adempimenti fiscali.

Con la risposta n. 129 del 14 maggio 2020, l’Agenzia conferma che al termine di emissione della fattura, non è possibile applicare la disposizione normativa, secondo cui “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo” (articolo 7, lettera h), Dl n. 70/2011).

Per l’Agenzia la proroga automatica riguarda solo gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’amministrazione economico/finanziaria che scadono il sabato o un giorno festivo, mentre la fattura (analogica o elettronica) è destinata alla controparte contrattuale, affinché quest’ultima possa esercitare la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo.

Pertanto, ai tempi di trasmissione dei documenti contabili in questione, si applica il comma 4 dell’articolo 21 del decreto IVA.
In particolare, da questa disposizione si ricava che la fattura immediata deve riportare la data di effettuazione delle operazioni ed essere emessa entro dodici giorni da questa.

Nel caso di fatture elettroniche, attratte nel perimetro dell’articolo 21, il chiarimento è contenuto nella circolare n. 14/2019, nella quale è stato precisato che “la facoltà di emettere la fattura entro dodici giorni riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI”. In tale circostanza nel documento deve essere indicata la data dell’operazione mentre la data di emissione è valorizzata direttamente dallo Sdi all’atto della trasmissione del file al sistema.

In caso di ritardo quindi, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del D.lgs n. 471/1997. Tali sanzioni vanno da un minimo di 250 euro a 2.000 euro per ogni operazioni documentata come stabilito nel comma 1, ultimo periodo stesso articolo, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Resta in ogni caso la possibilità di ricorrere al ravvedimendo , regolato dall’articolo 13, del D.lgs n. 472/1997.

Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello N. 129 del 14 maggio 2020