Il reverse charge consiste in un particolare meccanismo che sposta l’applicazione dell’imposta dal venditore al compratore.

In sostanza, con il reverse charge, anche detto regime di inversione contabile, l’imposizione fiscale viene trasferita dal soggetto attivo al soggetto passivo dell’operazione imponibile IVA.

Molti dubbi sono sorti nel 2019 in merito alle regole sul reverse charge IVA nell’ambito della fatturazione elettronica, tema oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e del quale ci occuperemo nelle righe che seguono.

Le novità non mancano neppure nel 2020: il Decreto Fiscale n. 124/2019 ha esteso il reverse charge IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera.

Come funziona il reverse charge IVA o inversione contabile e qual è la sua ratio? L’inversione contabile è stata introdotta al fine di ridurre e progressivamente eliminare l’evasione ed elusione fiscale in materia di IVA, soprattutto in alcuni settori, altamente a rischio (come l’edilizia ad esempio).
Il riferimento normativo da considerare in materia di reverse charge o inversione contabile IVA è l’articolo 17 commi 5 e 6 del d.p.r. 633/1972.

IVA, Reverse charge o inversione contabile 2020: tutti i riferimenti normativi

Il riferimento normativo fondamentale in materia di applicazione di reverse charge IVA o inversione contabile sono i commi 5 e 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972 che individuano i seguenti casi di applicazione:

  • cessioni imponibili di oro da investimento;
  • cessioni di materiale d’oro;
  • cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
  • alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
  • alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società sottoposte a split payment e alle agenzie per il lavoro;
  • alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
  • alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
  • alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
  • alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

Ai sensi della vigente normativa sul reverse charge IVA o inversione contabile sui casi tassativamente previsti ed elencati sopra:

“al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25”

Ulteriori riferimenti normativi importanti per comprendere cos’è, come funziona e quando si applica il reverse charge IVA sono:

  • la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);
  • la circolare Agenzia delle Entrate numero 59/E del 23 dicembre 2010;
  • la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha ampliato l’ambito di applicazione del reverse charge IVA al settore edilizia;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 14/E del 27 marzo 2015 che ha chiarito diversi punti in materia di estensione del reverse charge IVA a nuove fattispecie del settore edilizia ed energia;
  • la circolare Agenzia delle Entrate numero 37/E del 22 dicembre 2015 con le domande più frequenti delle associazioni professionali in materia di reverse charge IVA nel settore edilizia;
  • il Decreto Legislativo numero 24/2016 sul reverse charge IVA in materia di console da gioco, tablet, Pc e laptop (decreto che ha recepito le direttive europee numero 2013/42/UE e 2013/43/UE);
  • il Decreto Legge n. 124/2019 (DL fiscale 2020) che ha esteso il reverse charge negli appalti.

Reverse charge IVA e fattura elettronica: le novità 2020

Le regole sul reverse charge nell’ambito della fatturazione elettronica devono essere analizzate considerando le due diverse fattispecie:

  • reverse charge esterno per le operazioni di acquisto di beni da operatori residenti in Paesi intra UE o di prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in Paesi extracomunitari;
  • reverse charge interno, invece, riguarda gli acquisti da soggetti passivi IVA residenti in Italia per i quali si applica la particolare disciplina di deroga in materia di imposta prevista dagli articoli 17 e 74 del Decreto IVA.

È stata l’Agenzia delle Entrate con la FAQ numero 36 dello scorso anno in materia di fattura elettronica ad illustrarne le regole punto per punto.

FAQ Fatturazione elettronica Agenzia delle Entrate
Alla FAQ n. 36 le regole su reverse charge e fattura elettronica

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, non sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica bensì quello di trasmissione del cosiddetto esterometro mensile.

Per quanto riguarda invece l’obbligo di fatturazione elettronica e le operazioni in reverse charge per acquisti interni, l’invio al SdI sarà facoltativo.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72.

La cosiddetta autofattura, contenente l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, può essere inviata al Sistema di Interscambio. Si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo.

Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.

Reverse charge IVA e appalti: le novità del Decreto Fiscale 2020

Il Decreto Fiscale 2020 ha esteso il reverse charge IVA anche alle prestazioni effettuate mediante contratti d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera

L’inversione contabile negli appalti si applica nel caso di prestazioni rese presso le sedi di attività del committente con l’uso di beni strumentali del committente o ad esso riconducibili.

Le prestazioni d’opera vengono di fatto aggiunte tra quelle per le quali è obbligatorio applicare il reverse charge IVA.

Tali prestazioni dovranno quindi essere fatturate dalle imprese senza applicare l’IVA; il committente integrerà la fattura applicando l’aliquota d’imposta prevista, imputandola a debito e portandola in detrazione qualora spettante.

Le novità di cui sopra in materia di reverse charge IVA non si applicano per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro .

Si specifica che le nuove regole sul reverse charge negli appalti ad oggi (1 Maggio 2020) non sono ancora operative : è necessario il rilascio di apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea per introdurre una misura che deroga le regole comunitarie in materia di IVA.

Reverse charge IVA o inversione contabile: tabella di sintesi

La materia IVA del reverse charge o inversione contabile è davvero ampia e complessa. Per questo motivo professionisti ed addetti ai lavori non possono prescindere dalla seguente tabella di sintesi che contiene l’elenco dei casi di applicazione più rilevanti in materia di reverse charge IVA (rielaborazione tabella tratta da Il Sole 24 Ore):

Prestazione/Servizi considerati Reverse
Charge
Manutenzione straordinaria SI
Frazionamento e accorpamento unità immobiliare (manutenzione straordinaria) con installazione impianti NO
Demolizione e realizzazione nuova costruzione (unico contratto di appalto) NO
Fornitura con posa in opera (cessione) NO
Posa in opera senza fornitura di beni (solo prestazioni di servizi) SI
Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al fornitore dei beni SI
Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al committente (soggetto passivo) SI
Parcheggi interrati o su lastrico solare edificio SI
Derattizzazione, spurgo e rimozione neve NO
Installazione di impianti funzionali all’edificio (unico impianto) SI
Video sorveglianza perimetrale con telecamere esterneSI
Impianto citofonico SI
Impianto di climatizzazione SI
Impianto idraulico di edificio con tubazioni esterne SI
Manutenzione e riparazione impianti SI
Installazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati funzionali ad edifici SI
Installazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati ad edifici, se accatastati autonomamente (D1 o D10) NO
Installazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio SI
Installazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio, se accatastati autonomamente (D1 o D10) NO
Installazione e manutenzione di estintori parte integrante di impianto protezione attiva SI
Installazione e manutenzione di estintori carrellati ed estintori portatili NO
Installazione e manutenzione porte tagliafuoco e uscite di sicurezza SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo ad edificio (cioé riparazione o ammodernamento) SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con mera sostituzione di beni NO
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio solo con mantenimento in funzione SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con realizzazione nuovo impianto SI
Installazione componenti industriali (codice Ateco 33.20.09) NO
Installazione impianti di refrigerazione – magazzini frigorifero (codice Ateco 33.20.09) NO
Installazione impianti parte integrante edificio (codice Ateco da 43.21.01 a 43.29.09 SI
Fornitura con installazione di beni significativi in quanto diretta a privati NO
Fornitura con installazione di beni significativi nelle fasi intermedie SI
Diritto di chiamata funzionale alla verifica dell’impianto SI
Interventi di manutenzione con canone di abbonamento (indipendentemente dall’esecuzione di intervento di manutenzione) SI
Servizio di allacciamento per fornitura di gas, energia elettrica e acqua NO
Operazioni non imponibili NO
Servizio di attivazione per avvio di alimentazione gas, energia elettrica e acqua NO
Servizi di pulizia di edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine NO
Installazione impianti su edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine NO

Reverse charge IVA o inversione contabile: esempio contabile di applicazione

Dalla lettura della tabella sopra riportata con analisi caso per caso delle prestazioni soggette o meno a reverse charge IVA appare evidente quanto ampia e complessa sia la normativa che disciplina tale materia.

Proviamo ora a spiegare ai nostri lettori come funziona il reverse charge IVA trattando l’argomento dal punto di vista contabile.

In termini operativi l’inversione contabile IVA rappresenta il procedimento di inversione dell’onere di versare l’IVA per effetto del quale:

  • il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta;
  • il compratore integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e procede con la duplice annotazione nel registro IVA acquisti (articolo 25 d.p.r. 633/1972) e nel registro IVA vendite (articolo 23 d.p.r. 633/1972).

Immaginiamo, a titolo di esempio, un’operazione soggetta a reverse charge IVA tra due soggetti nella quale il compratore è soggetto passivo dell’imposta (cioé soddisfa i tre presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini IVA).

La fattura viene emessa per euro 100 con codice di esenzione IVA articolo 17 commi 5 e 6 d.p.r. 633/1972.

Il venditore emetterà quindi una fattura senza caricarci sopra l’ IVA;
di conseguenza, in contabilità si registrerà il seguente articolo in partita doppia:

  • Credito verso Azienda X a Ricavi per prestazione di servizi Z

Il compratore, invece, riceverà una fattura da euro 100 ma la registrerà integrandola con l’IVA.
In contabilità, l’acquirente registrerà quindi due operazioni: l’acquisto e l’autofattura.

Il compratore redigerà quindi la seguente scrittura in partita doppia:

  • Merci conto acquisti e IVA su acquisti a Fornitore esente Reverse charge IVA;

Per l’autofattura, invece, procederà come segue:

  • Cliente per autofattura a Vendite fittizie di merci e IVA su vendite.

Evidentemente il compratore evidenzia l’IVA sia in dare che in avere, neutralizzando così l’operazione.

Come avviene quindi il trasferimento dell’onere dell’imposta dal venditore al compratore? Semplice: il venditore non ha addebitato l’IVA, il compratore non se l’è scaricata ma l’ addebiterà poi sulla fattura che emetterà al consumatore finale, soggetto passivo di fatto dell’imposta sul valore aggiunto.

Reverse charge IVA o inversione contabile nel settore edilizia

Uno dei settori in cui il reverse charge IVA è più applicato è il settore dell’edilizia, oggetto di attenzione ormai da diversi anni da parte del Fisco.
In questo senso, la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha modificato l’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 ampliando l’applicazione dell’inversione contabile, precedentemente legata alla presenza del subappalto, anche ad appalti e contratti d’opera.

Secondo le attuali disposizioni di cui alla lettere a) e a-ter) del comma 6 dell’articolo 17 del d.p.r. 633/1972, dal 1° gennaio 2015 il reverse charge IVA nel settore edilizia è applicabile:

  • alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
  • alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Non si può invece utilizzare il reverse charge o inversione contabile nel settore edilizia per le seguenti categorie di operazioni:

  • preparazione del cantiere;
  • trivellazione e perforazione;
  • realizzazione di coperture;
  • noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

L’obbligo dell’inversione contabile, scatta dunque nei casi in cui si manifesti un rapporto tra soggetti professionali con partita IVA e la prestazione svolta riguardi uno dei servizi sopra elencati.

In ordine, invece, alle attività di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici edifici, l’individuazione dei servizi ai quali viene applicato il reverse charge avviene mediante la sezione F della tabella Ateco 2007 (vedi tabella con analisi caso per caso sopra).

Reverse charge IVA o inversione contabile per pc, console e tablet da gioco

Il reverse charge IVA è applicabile dal 2 maggio 2016 anche sulle cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop nell’ambito dei rapporti B2B cioè business to business.

La previsione è contenuta nelle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE recepite in Italia dal Decreto Legislativo numero 24/2016.

Il reverse charge IVA su pc, console e tablet da gioco ha integrato il d.p.r. 633/1972, modificando la lettera c del comma 6 dell’articolo 17.
La disciplina ha carattere provvisorio. Al momento è stata prorogata fino al 30 giogno 2022