Nell’ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali, l’articolo 12 D.L. 34/2019 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica negli scambi tra Italia e San Marino.
È previsto un periodo transitorio dal 01.10.2021 al 30.06.2022 durante il quale entrambi gli operatori possono emettere i documenti in formato elettronico o utilizzare ancora il formato cartaceo.
A decorrere dal 01.07.2022 la norma sarà a regime e le fatture potranno essere emesse solo in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni di legge.
In particolare, il Decreto regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:
• cessioni di beni verso San Marino
• acquisti di beni da San Marino con e senza addebito d’imposta
Cessione di Beni verso San Marino
Per quanto riguarda le fatture attive, emesse verso il cliente operatore economico sanmarinese, ai fini della corretta compilazione della fattura elettronica l’operatore italiano dovrà riportare:
• il codice stato estero SM
• il numero identificativo del cessionario sanmarinese composto da 5 cifre numeriche (Partita IVA)
• nel campo codice destinatario il codice 2R4GTO8 (unico per tutti gli operatori economici sanmarinesi)
• codice Iva Non Imponibile art. 71 DPR 633/72
• nel campo natura il codice N3.3
Il codice destinatario 2R4GTO8 è da utilizzare solo per la vendita di beni ad operatori economici sanmarinesi.
Per la vendita di servizi ad operatori economici e la vendita di beni e servizi a clienti privati si deve continuare ad utilizzare il codice destinatario XXXXXXX
Acquisti di Beni da San Marino
Per le fatture passive ricevute dall’operatore italiano dal cessionario/committente sanmarinese si deve distinguere tra
• operazioni passive senza addebito dell’IVA
• operazioni passive con addebito dell’IVA
Operazioni Passive Senza Addebito dell’IVA
Fino al 30 giugno 2022 sarò necessario inserire queste fatture nell’esterometro.
Dal 1 luglio 20222 sarà necessario integrare la fattura di acquisto tramite una fattura elettronica di integrazione da inviare al Sistema di Interscambio, che potrà essere di tipo
• TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
• TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 del DPR 633/72
Operazione Passive con Addebito dell’IVA
Nel caso in cui l’operatore sanmarinese addebiti l’imposta nella fattura, l’IVA viene versata da tale operatore all’ufficio tributario di San Marino e da questi all’Agenzia delle Entrate.
L’esito positivo del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate viene comunicato telematicamente al cessionario italiano sul portale Fatture e Corrispettivi.
Il cessionario italiano, potrà quindi operare in due modi:
• attendere l’esito positivo del controllo, prima di registrare la fattura e detrarre l’IVA
• registrare la fattura ai soli fini contabili e annotarla “in sospensione” sui registri IVA, in attesa dell’esito positivo del controllo che ne consentirà la detrazione ai fini IVA